Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo V
Art. 55
Preavviso della visita sopraluogo
In vigore dal 5 mar 1950
L'avviso prescritto dall' della legge per l'accesso alle proprietà private deve essere dato mediante spedizione postale raccomandata o mediante consegna, a mezzo del messo comunale, al possessore nella propria residenza o ad uno della sua famiglia o a persona addetta al suo servizio.
Qualora la residenza del possessore non risulti dalla dichiarazione presentata, ai sensi dell'articolo successivo, e non sia possibile accertarla mediante attestazione anagrafica, l'avviso deve essere affisso all'albo comunale e alla porta dello stabile. Nel caso di ditta costituita da più possessori, l'avviso dato ad uno solo di essi è valido anche nei confronti degli altri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-55