Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo V

Art. 50

Locali accessori dei negozi e delle botteghe

In vigore dal 5 mar 1950
La consistenza complessiva delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi e botteghe, quando esse comprendono locali accessori (retro botteghe, gabinetti e simili), si diminuisce riducendo la superficie degli accessori in misura corrispondente alla loro minore produttività di reddito rispetto al locale principale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo