Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo V
Art. 46
Vani accessori, i delle abitazioni
In vigore dal 5 mar 1950
I vani aventi destinazione ordinaria accessoria, dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli usi locali.
Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al dispegno dei vani principali batrine, bagni, dispense, ripostiglio veranda, ingresso, corridoio e simili nonché quelli che pur non restando strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali ne integrano la funzione (soffitte, cantine bucatai,spanditori, stalle granai, porcili, pollai e simili).
Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale e nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno superficie minore, di quella minima, prestabillita in ogni zona censurata per ciascuna categoria.
La cucina è considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purchè sia fornita degli impianti relativa alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categroria e classe cui appartiene l'unità immobiliare.
In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-46