Art. 46
Vani accessori, i delle abitazioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-46
Vani accessori, i delle abitazioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-46
I vani accessori delle abitazioni vengono conteggiati in vani utili in base a quanto stabilito dagli usi locali per ciascuna categoria. Rientrano tra i vani accessori sia quelli necessari al servizio o disimpegno (come bagni, corridoi, ingressi, ripostigli), sia quelli che ne integrano la funzione pur non essendo strettamente necessari (come cantine, soffitte o stalle), oltre ai vani principali con superficie inferiore al minimo prestabilito. La cucina è sempre considerata vano utile, a prescindere dalla superficie, se dotata degli impianti ordinari previsti. In assenza di usi locali, i vani accessori di servizio o disimpegno valgono un terzo di vano utile, mentre gli altri accessori valgono un quarto di vano utile.
La norma stabilisce i criteri per calcolare la consistenza dei vani accessori delle abitazioni ai fini del catasto edilizio urbano.
Si applica a chi deve determinare o verificare la consistenza in vani utili delle unità immobiliari a destinazione abitativa nel catasto edilizio urbano.
In un'abitazione situata in una zona priva di usi locali specifici, la presenza di un bagno e di un corridoio viene conteggiata per un terzo di vano utile ciascuno. Una cantina o una soffitta annessa alla stessa abitazione viene invece conteggiata per un quarto di vano utile. La cucina, se fornita dei relativi impianti ordinari, viene calcolata interamente come vano utile a prescindere dalla sua metratura.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.