Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo V

Art. 46

Vani accessori, i delle abitazioni

In vigore dal 5 mar 1950
I vani aventi destinazione ordinaria accessoria, dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli usi locali. Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al dispegno dei vani principali batrine, bagni, dispense, ripostiglio veranda, ingresso, corridoio e simili nonché quelli che pur non restando strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali ne integrano la funzione (soffitte, cantine bucatai,spanditori, stalle granai, porcili, pollai e simili). Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale e nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno superficie minore, di quella minima, prestabillita in ogni zona censurata per ciascuna categoria. La cucina è considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purchè sia fornita degli impianti relativa alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categroria e classe cui appartiene l'unità immobiliare. In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-46

In sintesi

I vani accessori delle abitazioni vengono conteggiati in vani utili in base a quanto stabilito dagli usi locali per ciascuna categoria. Rientrano tra i vani accessori sia quelli necessari al servizio o disimpegno (come bagni, corridoi, ingressi, ripostigli), sia quelli che ne integrano la funzione pur non essendo strettamente necessari (come cantine, soffitte o stalle), oltre ai vani principali con superficie inferiore al minimo prestabilito. La cucina è sempre considerata vano utile, a prescindere dalla superficie, se dotata degli impianti ordinari previsti. In assenza di usi locali, i vani accessori di servizio o disimpegno valgono un terzo di vano utile, mentre gli altri accessori valgono un quarto di vano utile.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce i criteri per calcolare la consistenza dei vani accessori delle abitazioni ai fini del catasto edilizio urbano.

A chi si applica

Si applica a chi deve determinare o verificare la consistenza in vani utili delle unità immobiliari a destinazione abitativa nel catasto edilizio urbano.

Esempio pratico

In un'abitazione situata in una zona priva di usi locali specifici, la presenza di un bagno e di un corridoio viene conteggiata per un terzo di vano utile ciascuno. Una cantina o una soffitta annessa alla stessa abitazione viene invece conteggiata per un quarto di vano utile. La cucina, se fornita dei relativi impianti ordinari, viene calcolata interamente come vano utile a prescindere dalla sua metratura.

Domande frequenti

Come viene considerata la cucina nel conteggio dei vani?La cucina è considerata vano utile a prescindere dalla sua superficie, purché sia provvista degli impianti ordinari relativi alla sua specifica destinazione per la categoria e classe dell'immobile.
Quali ambienti sono considerati vani accessori?Sono accessori sia i vani necessari al servizio o disimpegno (bagni, ingressi, corridoi, dispense, ripostigli), sia quelli integrativi (cantine, soffitte, stalle, pollai), sia i vani con destinazione principale che hanno superficie inferiore al minimo prestabilito.
Come si calcolano i vani accessori se non esistono usi locali?In mancanza di usi locali, i vani accessori necessari al servizio o disimpegno si computano per un terzo di vano utile, mentre gli altri vani accessori si computano per un quarto di vano utile.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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