Art. 54 · Esecuzione dell'accertamento
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo V

Art. 54

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Esecuzione dell'accertamento

In vigore dal 5 mar 1950
L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici erariali, mediante vista di ciascuna unità immobiliare urbana, tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell' della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-54