Art. 7

In vigore dal 8 giu 1950
L'Assessorato regionale esercita, nei confronti del personale indicato nell', le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio, salvi i casi in cui in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione o della Commissione di disciplina. I relativi provvedimenti del Ministero dell'industria e del commercio sono comunicati all'Assessorato regionale; quelli dell'Assessorato regionale sono comunicati al Ministero. I provvedimenti di trasferimento del personale da sedi della Regione a sedi del rimanente territorio dello Stato, e viceversa, sono disposti dal Ministro, previa intesa con l'Assessore regionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 novembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - LOMBARDO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 7. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-05;1182#art-7

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