Art. 3

In vigore dal 8 giu 1950
La vigilanza e la tutela sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura e su tutti gli altri enti ed istituti locali, compresi quelli consorziali, esistenti nel territorio della Regione, sono svolte dall'Assessorato regionale per l'industria ed il commercio. Il Governo della Regione sarà rappresentato negli organi collegiali del Ministero dell'industria e del commercio che provvedono sul piano nazionale nelle materie di competenza di quest'ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-05;1182#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo