Art. 5

In vigore dal 8 giu 1950
Per quanto concerne gli enti pubblici istituiti dallo Stato attualmente esistenti, che svolgono nel territorio della Regione attività di competenza della stessa a termini dello Statuto, il Governo della Regione, sino a quando questa, a norma e nei limiti dell'art. 14 dello Statuto anzidetto, non avrà direttamente provveduto, sarà rappresentato nei consigli di amministrazione e negli organi direttivi e di controllo degli enti medesimi. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno attuate le modificazioni necessarie per l'applicazione della disposizione contenuta nel precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-05;1182#art-5

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