Art. 2

In vigore dal 8 giu 1950
Per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione nelle materie di cui agli articoli 14, lettere d), e), h) e 17 lettera e), dello Statuto, gli uffici periferici del Ministero dell'industria e del commercio esistenti nel territorio della Regione passano alle dipendenze della stessa e fanno parte integrante della sua organizzazione amministrativa. La disposizione ha effetto dal 3 luglio 1947.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-05;1182#art-2

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