Art. 4
In vigore dal 8 giu 1950
L'Assessorato regionale esercita le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio nei confronti delle imprese di assicurazione che abbiano la loro sede e che assumano rischi entro i limiti territoriali della Regione.
Per quanto concerne le assicurazioni sulla vita e quelle individuali sugli infortuni, l'Assessorato esercita le attribuzioni del Ministero previa intesa con quest'ultimo, sentita la Commissione consultiva istituita con decreto legislativo 15 settembre 1046, n. 349.
Un rappresentante del Governo della Regione farà parte della predetta Commissione consultiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-05;1182#art-4