Art. 6
In vigore dal 8 giu 1950
Fino a quando non saranno emanate le norme sul passaggio del personale statale nei ruoli regionali, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, in servizio presso la Regione e presso gli enti e gli uffici previsti nel presente decreto, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.
Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana, l'onere relativo al personale anzidetto passa direttamente a carico del bilancio della Regione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-05;1182#art-6