Art. 24
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-24;821#art-rpg-24
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La disposizione stabilisce che i concorsi per esami finalizzati alla promozione a posti di archivista nella segreteria del Consiglio di Stato devono seguire le regole dell'articolo 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367. Viene inoltre previsto che un terzo dei posti disponibili sia riservato a tale concorso. Questa quota di un terzo si calcola conteggiando i posti che risultano effettivamente vacanti al momento della pubblicazione del bando di concorso.
La norma disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi interni per la promozione alla qualifica di archivista presso il Consiglio di Stato, stabilendo i criteri per il calcolo della quota di posti riservata.
Si applica al personale di segreteria del Consiglio di Stato interessato alla promozione a posti di archivista e all'amministrazione che indice la procedura concorsuale.
Se al momento dell'emanazione del bando di concorso risultano vacanti 9 posti di archivista nella segreteria del Consiglio di Stato, l'amministrazione ne riserva un terzo, ossia 3 posti, per il concorso di promozione per esami. La procedura viene quindi avviata nel rispetto dei criteri previsti dal richiamato regio decreto.
Osservanza delle disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367 e determinazione dell'aliquota di un terzo dei posti in base ai posti vacanti alla data del bando.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.