Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato›Capo II
Art. 29
In vigore dal 7 dic 1949
Non sono ammessi alla prova orale i candidati che non abbiano riportato nelle prove scritte la media di almeno sette decimi.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.
La graduatoria dei vincitori è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva degli esami.
A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo d'anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-24;821#art-rpg-29