Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato›Capo II
Art. 25
In vigore dal 7 dic 1949
Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare gli impiegati appartenenti al ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato, i quali, alla data del bando di concorso, abbiano compiuto almeno sette anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 12° e 13°, tenuto altresì conto dell'eventuale periodo di prova.
Ai fini del compimento del periodo di servizio previsto nel precedente comma il servizio prestato in altri ruoli di gruppo C è valutato per intero.
Il periodo di servizio sopra indicato è ridotto di quattro anni per gli impiegati provenienti dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e degli altri Corpi a servizio dello Stato, nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-24;821#art-rpg-25