Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di StatoCapo II

Art. 23

In vigore dal 7 dic 1949
Per gli esami di idoneità e di merito distinto per le promozioni al grado 9° del ruolo di gruppo B sono osservate le norme di cui all'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale. Alla prova orale degli esami di merito distinto e di idoneità non sono ammessi i candidati cime abbiano riportato votazioni che, espresse in decimi, siano inferiori a quelle indicate nel citato art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
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Art. 23 Approvazione del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo