Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato›Capo II
Art. 23
In vigore dal 7 dic 1949
Per gli esami di idoneità e di merito distinto per le promozioni al grado 9° del ruolo di gruppo B sono osservate le norme di cui all'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale.
Alla prova orale degli esami di merito distinto e di idoneità non sono ammessi i candidati cime abbiano riportato votazioni che, espresse in decimi, siano inferiori a quelle indicate nel citato art.
42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-24;821#art-rpg-23