Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato›Capo II
Art. 19
In vigore dal 7 dic 1949
Agli esami di concorso per merito distinto ed a quelli di idoneità per la promozione al grado 9° del ruolo di gruppo B possono essere ammessi gli impiegati appartenenti ai gradi 10° e 11° del ruolo di gruppo B i quali alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto rispettivamente otto o dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 10° e 11°, tenuto altresì conto dell'eventuale periodo di prova e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.
I termini suindicati sono ridotti a sei anni ed otto anni, per gli impiegati provvisti di laurea o di titolo equipollente.
Agli effetti della determinazione dell'anzianità prescritta per detti esami si tiene conto del servizio militare prestato in reparti combattenti anteriormente alla nomina all'impiego statale di ruolo, a norma dell' del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, purchè siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui gli interessati sono entrati effettivamente a far parte del ruolo al quale appartengono.
È inoltre tenuto conto dei servizi prestati nei ruoli di altre Amministrazioni o in gruppo inferiore della stessa Amministrazione da valutarsi, in misura non inferiore a quattro anni, secondo le norme contenute nell' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell' del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-24;821#art-rpg-19