Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato›Capo I
Art. 5
In vigore dal 7 dic 1949
Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale.
Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto trentacinque punti in media in tutto le materie e non meno di trenta in ciascuna di esse.
Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di trentacinque punti. La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale. Alla votazione complessiva la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.
Sono dichiarati vincitori del concorso nei limiti dei posti messi a concorso, coloro che ottengano il maggior numero di punti nella votazione complessiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-24;821#art-rpg-5