Art. 6

In vigore dal 22 ott 1949
Il ruolo dei chimici farmacisti (gruppo A) stabilito dalla tabella allegata al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, è sostituito da quello indicato nella tabella annessa al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro. Per l'ammissione ai posti di assistente di 2° classe nel ruolo dei chimici farmacisti, è prescritta, come titolo di studio, la laurea in chimica ovvero quella in chimica e farmacia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-04;695#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo