Art. 4

In vigore dal 22 ott 1949
La carica di segretario generale, istituita dall', comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, è conferita ad un funzionario dello Stato di grado non inferiore al 4°, con deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il segretario generale è preposto, sotto le direttive dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e con la collaborazione dei direttori generali, al coordinamento degli uffici e dei servizi dell'amministrazione sanitaria.
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