Art. 1
In vigore dal 22 ott 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento e alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, recante modificazioni ad ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Udito il parere del Consiglio di stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Ferme restando le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, previste dalle disposizioni vigenti, in luogo della Direzione generale dei servizi medici, di cui all' del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, sono istituite presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
1) una Direzione generale dei servizi medici;
2) una Direzione generale dei servizi veterinari.
I direttori generali sono nominati nei modi previsti dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-04;695#art-1