Art. 2

In vigore dal 22 ott 1949
Nel ruolo organico del personale tecnico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, in aggiunta al posto di direttore generale dei servizi medici (grado 4°) è istituito un posto di direttore generale dei servizi veterinari (grado 4°). Nel ruolo anzidetto sono soppressi il posto di ispettore generale veterinario capo (grado 5°) e un posto di ispettore superiore veterinario (grado 6°).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-04;695#art-2

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