Art. 7
In vigore dal 22 ott 1949
Nella prima attuazione del presente decreto, il posto di grado 6° e un posto per ciascuno dei gradi 7°, 8° e 9° del ruolo dei chimici farmacisti, di cui all'annessa tabella, possono essere conferiti, a domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, al personale di ruolo di gruppo A, di altre Amministrazioni statali, munito del prescritto titolo di studio, che rivesta grado uguale ovvero, per i posti di grado 6°, 7° e 9° anche immediatamente inferiore a quello da conferire, purchè in possesso dell'anzianità prescritta per la promozione al grado superiore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 14. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-04;695#art-7