Art. 5

In vigore dal 22 ott 1949
Il Consiglio di amministrazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è presieduto dall'Alto Commissario o dall'Alto Commissario aggiunto ed è costituito: a) dal funzionario che riveste la carica di segretario generale; b) dai direttori generali dell'Alto Commissariato; c) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità; d) dal capo del personale. Salvo quanto disposto dal precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-04;695#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo