Art. 5
In vigore dal 22 ott 1949
Il Consiglio di amministrazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è presieduto dall'Alto Commissario o dall'Alto Commissario aggiunto ed è costituito:
a) dal funzionario che riveste la carica di segretario generale;
b) dai direttori generali dell'Alto Commissariato;
c) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
d) dal capo del personale.
Salvo quanto disposto dal precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-04;695#art-5