Art. 6
In vigore dal 26 giu 1949
I. - Fanno eccezione alle modificazioni indicate nell':
1) le classi 32, 36 e 37, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 5, 10 e 15 tonnellate, di cui alla serie B della tariffa eccezionale n. 204 (parte prima), da convertire, nell'ordine, nelle classi 28, 35 e 38;
2) le classi 19 e 33, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla serie C della tariffa eccezionale n. 204 (parte prima), da convertire, nell'ordine, nelle classi 22 e 30;
3) la classe 19, vincolata ai peso minimo di 15 tonnellate di cui alla serie D della tariffa eccezionale n. 204 (parte seconda), da convertire nella classe 21. Nella predetta serie D è aggiunta la classe 16 con il richiamo vincolata al peso minimo di 10 tonnellate;
4) la classe 20, vincolata al peso minimo di 10 tonnellate e la classe 31, vincolata al peso minimo di 15 tonnellate, di cui alla serie E della tariffa eccezionale n. 204 (parte seconda), da convertire, nell'ordine, nelle classi 26 e 27;
5) le classi 33 e 35, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla serie F della tariffa eccezionale n. 204 (parte seconda), da convertire, nell'ordine, nelle classi 29 e 31.
II. - Fanno eccezione alle modificazioni indicate nell':
1) le classi 94 e 95, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di mattoni ordinari di argilla comune, di tegole ed embrici, pietrisco greggio, sabbia da costruzione, ghiaia, argilla destinata a fabbriche di mattoni ordinari e di tegole, pietre crude da calce, da cemento e da gesso, pietre non nominate di peso fino a kg. 100 per pezzo, rottami di mattoni ordinari, da convertire, nell'ordine, nelle classi 87 e 89;le classi 94 e 96, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di sabbie quarzose e di quarzo in pezzi anche commisto a polvere ed in polvere ed in granelli, di produzione nazionale, da convertire, nell'ordine, nelle classi 87 e 89;
2) le classi 93 e 94, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di rottami di ferro, limature di ferro, materiale ferroviario vecchio e inservibile destinato alla rifusione, ritagli in destinazione delle ferriere od acciaierie per la ribollitura o la rifusione, scaglie di ferro, scarti di laminazione, torniture, cannoni e proiettili inservibili da rifondere, minerali metalliferi di ferro in polvere; e le classi 94 e 95 di cui alla stessa tariffa, in vigore per i trasporti di minerali metalliferi di ferro in masse o pezzi, da convertire, nell'ordine, nelle classi 85 e 86;
3) le classi 92 e 93, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa, ordinaria n. 301 in vigore per i trasporti di loppe di alto forno non macinate dirette a stabilimenti per la rifusione ed estrazione del ferro, da convertire nelle classi 84 e 85;
4) la classe 95, vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i ciottoli comuni, i lapilli e la pozzolana, da convertire nella classe 87; e le classi 68 e 73, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla, stessa tariffa, in vigore per la pietra pomice anche artificiale in pezzi, ecc., da convertire, nell'ordine nelle classi 54 e 55;
5) le classi 68 e 71, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di olii minerali per l'alimentazione dei motori a scoppio od a combustione interna (gasolio, nafte fluide e fluidissime, ecc.), per il petrolio greggio e comune, da convertire, nell'ordine, nelle classi 55 e 56;
6) le classi 65 e 68, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di benzina e di alcuni minerali lubrificanti non nominati, da convertire, nell'ordine, nelle classi 64 e 55;
7) le classi 76 e 79, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla tariffa, ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di olii minerali combustibili e per gli altri residui della, distillazione degli olii minerali, da convertire, nell'ordine, nelle classi 60 e 72;
8) le classi 68 e 75, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di bitume anche fluido od in emulsione, da convertire, nell'ordine, nelle classi 55 e 58;
9) le classi 79 e 80, vincolate al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di vino anche chinato o misto con nova di produzione nazionale in botti, barili e carri serbatoi, da convertire, nell'ordine, nelle classi 68 e 73. Sono introdotte inoltre, per i trasporti stessi, le classi 70 e 75, vincolate al peso minimo di 15 tonnellate, l'ultima delle quali seguita dal richiamo;
10) le classi 79 e 80, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, In vigore per i trasporti di pirite di ferro di produzione nazionale, da convertire, nell'ordine, nelle classi 69 e 74, e la classe 91, vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla stessa tariffa, in vigore per i trasporti di ceneri di pirite, da convertire nella classe 76;
11) le classi 79 e 80, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di minerale di zolfo in masse od allo stato polverulento (sterro), da convertire, nell'ordine, nelle classi 81 e 85, e la classe 80, vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla stessa tariffa, in vigore per i trasporti di genisi di zolfo, da convertire nella classe 81, alla quale è da aggiungere la classe 85, vincolata al peso minimo di 15 tonnellate;
12) le classi 96 e 97, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di lignite e formelle di lignite, da convertire, nell'ordine, nelle classi 91 e 92; le classi 94 e 95, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla stessa tariffa, in vigore per i trasporti di carbone di lignite e formelle di carbone di lignite, da convertire, nell'ordine, nelle classi 89 e 90; la classe 94, vincolata, al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla ripetuta tariffa, in vigore per i trasporti di coke di lignite, da convertire nella classe 89;
13) le classi 65 e 72, vincolate rispettivamente ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla tariffa eccezionale n. 407, da convertire, nell'ordine, nelle classi 52 e 54;
14) la classe 82, vincolata al peso minimo di 15 tonnellate, da aggiungere nella tariffa eccezionale n. 412, sia per le spedizioni fra stazioni della Sicilia che fra stazioni della Sardegna;
15) la classe 75, vincolata al peso minimo di 5 tonnellate, di cui alla tariffa eccezionale n. 415, da convertire nella classe 58;
16) la classe 97, di cui alle serie A e B della tariffa eccezionale n. 426, in vigore per i trasporti di pirite e ceneri di pirite, da convertire nella classe 91;
17) le classi 96 e 94, vincolate al peso minimo di 10 tonnellate di tariffa eccezionale n. 432, da convertire, nell'ordine, nelle classi 89 e 84 e da completare con l'aggiunta, sempre nell'ordine, delle classi 91 e 86 vincolate al peso minimo di 15 tonnellate.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-17;308#art-6