Art. 8

In vigore dal 26 giu 1949
Nella serie E della tariffa eccezionale n. 401 (Merci di produzione nazionale in esportazione dell'Italia via terra) la prima zona di percorrenza delle spedizioni "fino a km. 200" è modificata in "fino a km. 100" e la seconda zona "km. 201-500" è modificata in "km. 101-500". La tassa minima di lire 2 prevista dalle tariffe eccezionali n. 401 (Merci di produzione nazionale in esportazione dall'Italia via terra) e n. 402 (Merci di produzione nazionale in esportazione dall'Italia via mare) è elevata a L. 2,70 per tonnellata e per chilometro. Resta abrogata l'eccezione di cui alla nota posta in calce alla serie D della tariffa eccezionale n. 401 limitatamente all'esclusione dalla tassa minima, per le spedizioni di agrumi percorrenti oltre 500 km. Per tali spedizioni percorrenti oltre 1200 chilometri la tassa minima per tonnellata e per chilometro è fissata in L. 2,20. La nota anzidetta è conseguentemente, sostituita con la seguente: "Applicabile solo alle spedizioni di agrumi tanto in natura, quanto conservati in acqua, salata o solforata. Per le spedizioni percorrenti oltre 1200 chilometri la tassa minima per tonnellata e per chilometro è di L. 2,20 anziché di L. 2,70".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-17;308#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo