Art. 3

In vigore dal 26 giu 1949
Nelle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono inoltre apportate le varianti che seguono: I) Art. 67: 1) al paragrafo 1 - Distanze - è aggiunto il comma seguente: "e) agli effetti dell'applicabilità, delle tariffe vincolate ad una distanza minima, i trasporti fruenti di agevolazioni costituite da neutralizzazione di percorso tassabile si considerano come percorrenti effettivamente la distanza ridotta conseguente da tali agevolazioni"; 2) il testo del comma b) del paragrafo 3 - Arrotondamenti - deve essere sostituito dal seguente: "I prezzi di trasporto computati in base alle presenti Condizioni e Tariffe per la intera percorrenza delle spedizioni e per ogni tonnellata oppure per uno o più capi di bestiame, ecc., si arrotondano portando alla lira superiore le frazioni di 50 o più centesimi e trascurando le altre. Il prodotto dei detti prezzi per il peso della spedizione, per il valore dichiarato, per i capi di bestiame, ecc., si arrotonda alla lira superiore; e lo Stesso arrotondamento è da fare per qualunque altra tassa o diritto previsto dalle tariffe. La somma complessiva del prezzo di trasporto così calcolato, compresi gli eventuali diritti accessori non chè ogni altra tassa, somma o diritto in relazione col trasporto, si arrotonda per gli importi inferiori alle 500 lire alle 5 lire superiori e per gli importi eccedenti le 500 lire alle 10 lire superiori". II) Art. 78: a) l'ammontare del deposito temporaneo di cui al paragrafo 1 va elevato a lire 6000; b) la tariffa per treno-chilometro dei treni speciali a grande e a piccola velocità di cui al paragrafo 2 è da modificare in lire 960 per i trasporti a grande velocità e in lire 840 per quelli a piccola velocità, e i prezzi minimi sono da modificare rispettivamente in lire 19.000 e lire 18.000; c) la tassa fissa di cui al predetto paragrafo 2 è elevata a lire 6000 per la grande velocità e a lire 5000 per la piccola velocità. III) Tariffe ordinarie nn. 101, 102 e 105. I prezzi di cui al punto III di dette tariffe sono sostituiti rispettivamente da quelli che figurano negli allegati nn. 6, 7 e 8 del presente decreto. IV) Tariffa ordinaria n. 103. Punto III - Prezzi - Alle classi di prezzi corrispondenti alle serie B e C, che figurano nella tabella dei prezzi applicabili, è apposto il richiamo (+) e immediatamente dopo la tabella stessa la nota seguente "(+) per le spedizioni in partenza dalla Sicilia e percorrenti oltre 700 chilometri i prezzi sono ridotti del 10%". V) Tariffa ordinaria n. 107. La Condizione speciale 6ª - Trasporti di pubblicazioni periodiche in pacchi chiusi - è sostituita dalla seguente: "6ª - Trasporti di pubblicazioni periodiche in pacchi chiusi. - Le pubblicazioni periodiche contenute in pacchi completamente chiusi si tassano coi prezzi della presente tariffa, raddoppiati. Qualora, venga accertato che anche in uno solo dei pacchi siano contenute cose non ammesse al trasporto in base alla presente tariffa, l'intera spedizione va soggetta ai prezzi triplicati della classe la della grande velocità". VI) Tariffa ordinaria n. 108. La tassa sul valore stabilita nel punto II è modificata in lire 0,10 per ogni 1000 lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili. VII) Tariffa ordinaria n. 110. I prezzi indicati nel punto III sono sostituiti dai seguenti: per feretro.......................... L. 60 per carro........................... L. 90 per ogni anfora od urna.................... L. 12 VIII) Tariffa ordinaria n. 303. I prezzi di questa Tariffa sono sostituiti dai seguenti: a) per spedizioni fino a kg. 300 prezzo lire 60 per tonnellata-chilometro col minimo di lire 300 per spedizione; b) per spedizioni oltre i kg. 300 prezzo lire 30 per tonnellata-chilometro col minimo di lire 18 per spedizione e per chilometro; c) per spedizioni di almeno kg. 5000 prezzo lire 25 per tonnellata-chilometro. La tassa di cui ai punto 3 della stessa tariffa; è portata a lire 250. IX) Tariffa eccezionale n. 404 (Merci in genere caricate in un sol carro). Questa tariffa è sospesa. X) Capo XIII. I prezzi delle classi competenti ai trasporti a grande velocità ed a piccola velocità sono annullati e sostituiti da quelli contenuti negli Allegati nn. 9 e 10, al presente decreto. XI) Allegato 1. La tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna stabilita dall'ultima parte dell'allegato è modificata in lire 0,10 per ogni 1000 lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili. La relativa tabella, in calce al predetto Allegato è pertanto abrogata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-17;308#art-3

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