Art. 2
In vigore dal 26 giu 1949
Alle norme previste per i bagagli dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le seguenti varianti:
I) L'ultimo comma del paragrafo 2 dell' è così completato: "In tal caso all'Amministrazione, è dovuta, inoltre, una tassa fissa di lire 100".
II) Il paragrafo 1 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione accetta in deposito temporaneo, contro pagamento delle tasse indicate nell'allegato n. 1, le biciclette, anche con motore ausiliario, le motoleggere, quando ne abbia la possibilità, e i colli che il viaggiatore suole portare seco nelle carrozze. Questi debbono essere costituiti soltanto dagli oggetti indicati alle lettere a), b) (esclusi i campionari di oggetti preziosi), c), d), e), f) (escluse le imbarcazioni), i) ed l) del paragrafo 1 dell'; l'Amministrazione, in qualunque caso, non risponde degli oggetti diversi e particolarmente di quelli di valore che vi fossero contenuti".
III) All'art. 50 paragrafo 4 il testo della lettera f) è completato con la seguente aggiunta: "Per le esazioni suppletive in treno o in stazione, che comunque riguardino i colli a mano che il viaggiatore porta con sè nelle carrozze, il diritto è dovuto nella misura del dieci per cento della somma da riscuotere col minimo di lire cinquanta".
IV) All'art. 77 paragrafo 1 terzo comma le parole "la metà del prezzo del biglietto di terza classe della tariffa di corsa semplice n. 5" sono sostituite dalle parole "il prezzo del biglietto di terza classe della tariffa di corsa semplice n. 6".
Nello stesso articolo, le parole "per km. 30" poste in fine al paragrafo 2 sono sostituite con "per la percorrenza del trasporto e con un minimo di km. 30".
V) Le basi chilometriche delle serie 1ª e 2ª bagagli sono sostituite da quelle di cui all'Allegato 5 al presente decreto.
VI) Il n. 1 a) dell'allegato 1 alle predette Condizioni e Tariffe è soppresso e sostituito dal seguente:
"a) colli in deposito:
- per le motoleggere: L. 100 per ogni motoleggera e per ogni 24 ore indivisibili;
- per tutte le altre cose indicate al paragrafo 1 dell'art. 14:
L. 50 per ogni collo e per ogni 24 ore indivisibili.
Questa tassa è ridotta alla metà per i depositi in abbonamento, nonché per le biciclette depositate da parte dei viaggiatori muniti di biglietti di abbonamento di qualsiasi specie (purchè il deposito abbia luogo in una delle stazioni comprese nell'itinerario dell'abbonamento medesimo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-17;308#art-2