Art. 9
In vigore dal 26 giu 1949
Restano immutate ed applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le altre disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-17;308#art-9