Art. 10
In vigore dal 26 giu 1949
Il presente decreto entra in vigore il 26 giugno 1949.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a, Roma, addì 17 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA - SEGNI - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 124. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-17;308#art-10