Art. 7
In vigore dal 2 giu 1949
Le istituzioni, statizzazioni, modificazioni e soppressioni previste nei precedenti hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1946.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 1948
EINAUDI
GONELLA - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 29. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-06;1684#art-7