Art. 7

In vigore dal 2 giu 1949
Le istituzioni, statizzazioni, modificazioni e soppressioni previste nei precedenti hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1946. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 novembre 1948 EINAUDI GONELLA - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1949 Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 29. - FRASCA
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