Art. 4

In vigore dal 2 giu 1949
Sono modificati in conformità della tabella D (prospetti 1 e 2) annessa al presente decreto, firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, gli organici degli Istituiti tecnici commerciali e commerciali e per geometri governativi e delle Scuole tecniche commerciali governative indicati nella tabella stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-06;1684#art-4

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Art. 4 Istituzione, statizzazione e soppressione di Scuole e Istituti di istruzione tecnica a decorrere dal 1 ottobre 1946. — Testo vigente | Portale Normativo