Art. 5

In vigore dal 2 giu 1949
Sono soppressi: a) l'Istituto industriale governativo specializzato per la ceramica di Milano, istituito con regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 e regio decreto 16 marzo 1942, n. 475; b) la Scuola tecnica industriale annessa all'Istituto tecnico industriale governativo "Feltrinelli" di Milano, istituita con regio decreto 9 giugno 1939, numero 1353; c) la Scuola tecnica industriale governativa per chimici di Narni, istituita con regio decreto 21 giugno 1942, n. 970; d) la Scuola tecnica industriale governativa, per meccanici di Pomigliano d'Arco, istituita col decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 926; e) la Scuola tecnica industriale governativa per il vetro di Venezia-Murano, istituita con regio decreto 11 agosto 1939, n. 1770; f) la Scuola professionale femminile governativa di Santa Margherita Ligure, istituita con decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627; g) la Scuola professionale femminile governativa "L. S. Mantegazza" di Roma-Garbatella, istituita con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 926 h) la Scuola tecnica agraria governativa di Messina S. Placido Calonerò, riordinata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1976; i) l'indirizzo specializzato per "metallurgici" presso l'Istituto tecnico industriale governativo "Avogadro" di Torino; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, col decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627; l) l'indirizzo specializzato per "minerari" presso l'istituto tecnico industriale governativo di Trento; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, col decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-06;1684#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo