Art. 5
In vigore dal 2 giu 1949
Sono soppressi:
a) l'Istituto industriale governativo specializzato per la ceramica di Milano, istituito con regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 e regio decreto 16 marzo 1942, n. 475;
b) la Scuola tecnica industriale annessa all'Istituto tecnico industriale governativo "Feltrinelli" di Milano, istituita con regio decreto 9 giugno 1939, numero 1353;
c) la Scuola tecnica industriale governativa per chimici di Narni, istituita con regio decreto 21 giugno 1942, n. 970;
d) la Scuola tecnica industriale governativa, per meccanici di Pomigliano d'Arco, istituita col decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 926;
e) la Scuola tecnica industriale governativa per il vetro di Venezia-Murano, istituita con regio decreto 11 agosto 1939, n. 1770;
f) la Scuola professionale femminile governativa di Santa Margherita Ligure, istituita con decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627;
g) la Scuola professionale femminile governativa "L. S.
Mantegazza" di Roma-Garbatella, istituita con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 926 h) la Scuola tecnica agraria governativa di Messina S. Placido Calonerò, riordinata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1976;
i) l'indirizzo specializzato per "metallurgici" presso l'Istituto tecnico industriale governativo "Avogadro" di Torino; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, col decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627;
l) l'indirizzo specializzato per "minerari" presso l'istituto tecnico industriale governativo di Trento; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, col decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-06;1684#art-5