Art. 1
In vigore dal 19 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059;
Veduto il regio decreto 21 agosto 1933, riguardante il pareggiamento dell'Istituto tecnico commerciale mercantile di Marsala;
Veduto il regio decreto 21 marzo 1935, riguardante il pareggiamento dell'Istituto tecnico commerciale mercantile di Vigevano;
Veduto il regio decreto 24 gennaio 1935, riguardante il pareggiamento della Scuola tecnica commerciale di Savona;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli Istituti e delle Scuole di istruzione tecnica gia in atto, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1946;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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Sono istituiti:
a) un Istituto tecnico agrario in Caltanissetta ed in Messina-S.
Placido Calonerò;
b) un Istituto tecnico agrario, specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio, in Napoli-Pouticelli;
e) una Scuola tecnica agraria in Cortona;
d) una Scuola tecnica commerciale in Ciriè, Corato, Lanciano, Novi Ligure e Roma - via Vercelli;
c) una Scuola tecnica industriale per meccanici in Alatri e in Monza;
f) una Scuola tecnica industriale per chimici conciari in S.
Croce sull'Arno;
g) una Scuola professionale femminile in Luino.
Nelle tabelle A (prospetti 1, 2 e 3), C, E (prospetto 1) e G, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine dei Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli istituti e delle scuole suddetti, i casi completi, le specializzazioni ed i posti di ruolo.
Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari della nuova specializzazione e "chimici conciari" della Scuola tecnica industriale di S. Croce sull'Arno sopra citata.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 6 giugno 1957, n. 1480 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 ottobre 1957 la Scuola tecnica industriale per chimici conciari di Santa Croce sull'Arno, e' soppressa."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-06;1684#art-1