Art. 3
In vigore dal 2 giu 1949
Sono statizzati:
a) l'istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Marsala, pareggiato col regio decreto 24 agosto 1933;
b) l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Vigevano, pareggiato col regio decreto 21 marzo 1935;
c) la Scuola tecnica commerciale di Savona, pareggiata col regio decreto 24 gennaio 1935.
I posti di ruolo degli Istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile governativi di Marsala e di Vigevano e quelli della Scuola tecnica commerciale governativa di Savona, sono indicati, rispettivamente, nei prospetti 1 e 2 della tabella B annessa al presente decreto, firmata, d'ordine dei Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Il personale degli Istituti e della Scuola predetti sarà assunto nei ruoli dello Stato, secondo le norme previste dai regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-06;1684#art-3