Art. 3

In vigore dal 2 giu 1949
Sono statizzati: a) l'istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Marsala, pareggiato col regio decreto 24 agosto 1933; b) l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Vigevano, pareggiato col regio decreto 21 marzo 1935; c) la Scuola tecnica commerciale di Savona, pareggiata col regio decreto 24 gennaio 1935. I posti di ruolo degli Istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile governativi di Marsala e di Vigevano e quelli della Scuola tecnica commerciale governativa di Savona, sono indicati, rispettivamente, nei prospetti 1 e 2 della tabella B annessa al presente decreto, firmata, d'ordine dei Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Il personale degli Istituti e della Scuola predetti sarà assunto nei ruoli dello Stato, secondo le norme previste dai regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-06;1684#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo