Art. 6

In vigore dal 2 giu 1949
Alle istituzioni e statizzazioni di cui ai precedenti e alle modificazioni di cui all', si applicano le norme stabilite dagli del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038. I contributi a carico dello Stato e degli Enti locali, per le Scuole e gli Istituti di cui ai precedenti , sono stabiliti nella misura indicata nella tabella H annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. I contributi degli Enti locali indicati nella predetta, tabella H verranno corrisposti direttamente agli Istituiti interessati in rate semestrali posticipate in caso di inadempienza, si applicano le norme stabilite dall', ultimo comma, del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-06;1684#art-6

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Art. 6 Istituzione, statizzazione e soppressione di Scuole e Istituti di istruzione tecnica a decorrere dal 1 ottobre 1946. — Testo vigente | Portale Normativo