Art. 6
In vigore dal 3 ott 1948
Sulla base degli atti indicati nei precedenti , la Direzione generale del tesoro provvede al pagamento delle somme liquidate a titolo di indennità o di mutuo, mediante ordinativi diretti sulla Sezione di tesoreria provinciale competente in relazione al domicilio indicato nella domanda di cui al precedente , applicando in ogni caso il cambio ufficiale vigente alla data di emissione dell'ordinativo, ai sensi dell' del decreto 30 marzo 1948 dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-07;1190#art-6