Art. 7
In vigore dal 3 ott 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 agosto 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 49. - VENTURA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-07;1190#art-7