Art. 3
In vigore dal 3 ott 1948
Dopo l'espletamento dell'istruttoria preveduta nel primo comma dell' del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, la Direzione generale del tesoro, nei casi in cui la liquidazione definitiva non è di competenza della Commissione costituita ai sensi del successivo , assegna al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il termine di un mese per l'eventuale presentazione di memorie e documenti. In caso contrario, rimette gli atti alla Commissione predetta.
La Segreteria della commissione notifica all'interessato, nel modo previsto nel comma precedente, la data in cui avrà luogo l'esame della pratica e l'interessato, non oltre il quinto giorno antecedente a quello della adunanza, potrà presentare alla Commissione stessa memorie e documenti, e chiedere di essere sentito personalmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-07;1190#art-3