Art. 4
In vigore dal 3 ott 1948
Il pagamento dell'indennità, liquidata a norma dell' del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, e delle disposizioni del presente decreto, è disposto con decreto del Ministro per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-07;1190#art-4