Art. 1
In vigore dal 3 ott 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le domande di cui agli del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, debbono contenere l'indicazione del domicilio del danneggiato in Italia, ovvero l'elezione di speciale domicilio in Italia ai sensi dell'art. 47 del Codice civile, la completa descrizione del danno subito e del relativo ammontare, ragguagliato al valore venale in franchi francesi dei beni, diritti ed interessi cui si riferiscono.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-07;1190#art-1