Art. 5

In vigore dal 3 ott 1948
Il decreto del Ministro, che dispone la concessione del mutuo previsto negli del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, indica le condizioni, le modalità e le eventuali garanzie che dovranno assistere l'operazione, secondo la deliberazione adottata al riguardo dalla Commissione. L'interessato, personalmente o a mezzo di procuratore munito di mandato speciale, in forma notarile dovrà sottoscrivere apposito atto di sottomissione, in conformità al decreto di concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-07;1190#art-5

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