Titolo IV

Art. 41

Norme transitorie e abrogazioni

In vigore dal 18 mag 2024
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167. Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all', comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli , del d. P.C.M. n. 169 del 2019. 2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, secondo quanto previsto dall', comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsti, dall', comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106. 3. Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all', comma 2, e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, continuano ad operare i preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale e ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici. 4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono costituiti i Comitati tecnico-scientifici nella composizione prevista dall'. Fino alla costituzione dei predetti Comitati tecnico-scientifici continuano ad operare i precedenti Comitati. 6. Fino alla costituzione dei Comitati tecnico-scientifici nella composizione prevista dall' e all'elezione dei relativi presidenti continua ad operare il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nominato con decreto del Ministro della cultura 10 febbraio 2023, n. 63. Il presidente e i componenti del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici di cui all', commi 1, lettere b) e c), e 2, del predetto decreto ministeriale restano in carica per ulteriori tre anni a decorrere dall'insediamento dei componenti di cui all', comma 4, lettera a). 7. Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all', comma 2, continuano ad operare le Commissioni regionali per il patrimonio culturale di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. 8. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 2024 Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro della cultura Sangiuliano Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1197
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-15;57#art-41

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