Titolo IV
Art. 40
Dotazioni organiche
In vigore dal 18 mag 2024
1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Con uno o più decreti del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede, ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell', commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, centrali e periferici, del Ministero, alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, alla definizione dei relativi compiti e funzioni, nonché all'organizzazione, al funzionamento e alla definizione dei compiti e delle funzioni degli uffici dotati di autonomia speciale ai sensi dell', comma 5.
3. Ciascun dirigente di livello generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti assegnati alla propria Direzione, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate da un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento.
4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-15;57#art-40