Capo V

Art. 24

Uffici dotati di autonomia speciale

In vigore dal 18 mag 2024
1. Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 2. Sono uffici dotati di autonomia speciale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) l'Archivio centrale dello Stato; 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 4) il Centro per il libro e la lettura; 5) l'Istituto centrale per gli archivi; 6) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; 7) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; 8) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; 9) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale; 10) l'Istituto centrale per il restauro; 11) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library; 12) l'Istituto centrale per la grafica; 13) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro; 14) l'Istituto centrale per l'archeologia; 15) l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale; 16) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; 17) l'Opificio delle pietre dure; 18) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, temporaneamente istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti. 3. Sono, altresì, dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) i Musei reali di Torino; 2) la Pinacoteca di Brera; 3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 4) le Gallerie degli Uffizi; 5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello; 6) il Parco archeologico del Colosseo; 7) il Museo nazionale romano; 8) la Galleria Borghese; 9) il Vittoriano e Palazzo Venezia; 10) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; 11) il Museo archeologico nazionale di Napoli; 12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte; 13) il Parco archeologico di Pompei; 14) la Reggia di Caserta; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) le Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte; 2) i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei nazionali Liguria; 3) il Palazzo Ducale di Mantova; 4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna; 5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei nazionali Friuli-Venezia Giulia; 6) il Museo nazionale dell'Arte digitale; 7) il Complesso monumentale della Pilotta; 8) le Gallerie Estensi; 9) i Musei nazionali di Ferrara; 10) i Musei nazionali di Ravenna; 11) i Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna; 12) il Museo archeologico nazionale di Firenze; 13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine; 14) i Musei nazionali di Siena; 15) i Musei nazionali di Pisa; 16) i Musei nazionali di Lucca; 17) i Parchi archeologici della Maremma; 18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei nazionali Umbria; 19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei nazionali Marche; 20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei nazionali della città di Roma; 21) le Gallerie nazionali d'arte antica; 22) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia; 23) il Museo delle Civiltà; 24) il Parco archeologico dell'Appia antica; 25) il Parco archeologico di Ostia antica; 26) Villa Adriana e Villa d'Este; 27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii; 28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia; 29) le Ville monumentali della Tuscia; 30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila; 31) i Musei archeologici nazionali di Chieti - Direzione regionale Musei nazionali Abruzzo; 32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei nazionali Molise; 33) il Palazzo Reale di Napoli; 34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini di Napoli; 35) i Musei nazionali del Vomero; 36) i Musei e i parchi archeologici di Capri; 37) il Parco archeologico di Ercolano; 38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia; 40) il Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia; 41) il Museo archeologico nazionale di Taranto; 42) i Musei nazionali di Matera - Direzione regionale Musei nazionali Basilicata; 43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa; 44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari; 45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria; 46) i Musei nazionali di Cagliari; 47) la Direzione regionale Musei nazionali Calabria; 48) la Direzione regionale Musei nazionali Campania; 49) la Direzione regionale Musei nazionali Lazio; 50) la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia; 51) la Direzione regionale Musei nazionali Sardegna; 52) la Direzione regionale Musei nazionali Toscana; 53) la Direzione regionale Musei nazionali Veneto. 4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell', commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3, lettere a) e b), ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o più istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli istituti dotati di autonomia speciale aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello generale, operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono, altresì, ridenominare gli uffici da essi regolati, nonché definire i confini dei parchi archeologici e delle Soprintendenze di cui al presente articolo. 5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici dotati di autonomia speciale, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni, sono definiti con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell', commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti secondo le modalità previste dall', comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e possono essere rinnovati ai sensi dell', comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresì conferite le funzioni di direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori. 7. Il direttore dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3, lettere a) e b), oltre ai compiti attribuiti ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell', commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, sotto la vigilanza del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, le seguenti funzioni: a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale; b) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all', comma 2, lettera c), sentito, per i prestiti all'estero, il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall', comma 13; c) autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati; d) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del Codice; e) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali mobili loro assegnati, fatto salvo quanto disposto dall', comma 3; f) svolge attività di ricerca; g) amministra e controlla i beni dati in consegna all'istituto o al luogo della cultura da lui diretto ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi; concede altresì l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice; h) svolge le funzioni di stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 8. I direttori dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale di cui al comma 3, lettere a) e b), esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni di tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio. In particolare svolgono le funzioni di catalogazione e tutela del patrimonio culturale, nonché le funzioni previste dagli , comma 1, lettere a), b) e c) e comma 4, 32, 38, 46, 49, 50, 52, 88, comma 2, 106, 107, 138, comma 3, e 141-bis, comma 2 del Codice; istruiscono i procedimenti di verifica di cui all' del Codice; istruiscono e propongono i provvedimenti di cui all'art. 60 del Codice; si esprimono su ogni negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice; svolgono le funzioni comunque spettanti alle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Il direttore del Parco archeologico del Colosseo esercita, altresì, le funzioni di cui al secondo periodo sull'area archeologica di cui all'accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015. 9. Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del comma 8, primo periodo, i parchi di cui al comma 3, lettera a), uffici di livello dirigenziale generale, sono sottoposti all'azione generale di direzione, di indirizzo, coordinamento e di monitoraggio di cui all', comma 11, ultimo periodo, del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale. I parchi di cui al comma 3, lettera b), uffici di livello dirigenziale non generale, sono sottoposti all'attività di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-15;57#art-24

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