Titolo III
Art. 38
Organismo indipendente di valutazione della performance
In vigore dal 18 mag 2024
1. Presso il Ministero è istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale risorse umane e organizzazione e la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio.
2. L'Organismo è costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma monocratica o collegiale.
3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo è corrisposto l'emolumento di cui all', comma 7, lettera f), determinato dal Ministro all'atto della nomina.
4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall', comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Alla struttura di cui al precedente periodo sono assegnate, nei limiti previsti dall', comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle relative funzioni e un contingente di tre unità di personale, nell'ambito del contingente di cui all', comma 4.
5. L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-15;57#art-38