Titolo III

Art. 34

Ufficio legislativo

In vigore dal 18 mag 2024
1. L'Ufficio legislativo cura l'attività normativa e, in particolare, la definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti Dipartimenti e Direzioni generali ai fini dello studio, della progettazione normativa, anche con riguardo alla qualità del linguaggio normativo, dell'analisi e valutazione dell'impatto della regolamentazione, dello snellimento e della semplificazione normativa; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per gli Uffici di diretta collaborazione e per i Capi dei Dipartimenti. 2. L'Ufficio di cui al comma 1 esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; esamina i disegni di legge di iniziativa parlamentare nelle materie di competenza del Ministero e cura il raccordo permanente con l'attività legislativa del Parlamento, compresi gli atti di controllo e di sindacato ispettivo; esamina la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero e cura, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. L'Ufficio di cui al comma 1 esamina la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e alle attività culturali e la formazione delle relative disposizioni di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico. 4. L'Ufficio di cui al comma 1 cura, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, i rapporti di natura tecnico-giuridica con le Autorità amministrative indipendenti, con l'Avvocatura generale dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale. 5. Il Capo dell'Ufficio legislativo può essere coadiuvato da non più di due Vice Capi dell'Ufficio Legislativo nominati ai sensi dell', commi 10 o 13.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-15;57#art-34

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