Titolo II

Art. 26

Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

In vigore dal 18 mag 2024
1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici e opera presso l'Ufficio di Gabinetto di cui all'. 2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Capo di Gabinetto o, tramite l'Ufficio di Gabinetto, dei capi dei Dipartimenti: a) sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione; b) sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali; c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale competente; d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti alla materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero; f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri. 3. Il Consiglio superiore può avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente alla materia dei beni culturali e paesaggistici. 4. Il Consiglio superiore è composto da: a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici; b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vicepresidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. 6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vicepresidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo. 7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni dalla data dell'insediamento. I componenti del Consiglio superiore non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengano a materie di competenza del ministero, nè essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero, nè assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore. 8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Dipartimento per l'Amministrazione generale. 9. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, il Consiglio superiore dello spettacolo e il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti alle sfere di competenza dei predetti organi consultivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-15;57#art-26

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