Titolo II
Art. 27
Comitati tecnico-scientifici
In vigore dal 18 mag 2024
1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio;
b) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee;
c) comitato tecnico-scientifico per i musei e la valorizzazione;
d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
e) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.
2. I comitati di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1:
a) avanzano proposte, nella materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprimono pareri, su richiesta dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali, e avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Capo del Dipartimento o dei direttori generali competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalità di cui alla lettera b).
3. Il comitato di cui alla lettera c) del comma 1:
a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;
b) esprime pareri, a richiesta dei capi dipartimento e dei direttori generali, e avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali;
c) su richiesta del direttore generale Musei, esprime, altresì, pareri in merito ai provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali operati ai sensi dell', comma 2, lettera m).
4. Ciascun Comitato è composto:
a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per i musei e la valorizzazione è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area III del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi;
b) da tre esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Società scientifiche nazionali del settore.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera a), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di almeno un esperto per ciascuno degli ambiti archeologia, belle arti e paesaggio.
6. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali.
7. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento e i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
8. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall', comma 7.
9. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Capo del Dipartimento competente per materia per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.
10. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-15;57#art-27