Capo III
Art. 16
Direzione generale Spettacolo
In vigore dal 18 mag 2024
1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante, ai carnevali storici, alle rievocazioni storiche e alla promozione delle diversità delle espressioni culturali.
2. La Direzione generale, in particolare:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione musicale e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
d) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
e) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. Il Direttore generale partecipa alle commissioni in materia di spettacolo dal vivo secondo le disposizioni della normativa di settore, nonché alle riunioni del Consiglio superiore dello spettacolo.
4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all' della legge 30 aprile 1985, n. 163.
5. La Direzione generale Spettacolo si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-15;57#art-16