Capo III
Art. 15
Direzione generale Musei
In vigore dal 18 mag 2024
1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e i luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di conservazione e manutenzione programmata, acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al Sistema museale nazionale, cura e gestisce la piattaforma digitale «Museitaliani» e coordina le Direzioni regionali Musei nazionali.
Svolge altresì funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall' del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.
2. La Direzione generale Musei, in particolare:
a) cura le collezioni dei musei e i luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di conservazione e manutenzione programmata, acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;
b) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Risorse umane e organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio;
c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e, informata la Direzione generale affari europei e internazionali, straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre o esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
d) cura, informata la Direzione generale Affari europei e internazionali, l'organizzazione di mostre, esposizioni e iniziative di carattere culturale in Italia e all'estero;
e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri tecnici e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura di pertinenza del Ministero, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;
f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati e offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; elabora linee guida, in conformità con i più elevati standard internazionali, per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
g) cura, anche tramite le Direzioni regionali Musei nazionali, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, nonché le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;
h) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero; predispone altresì linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;
i) assicura, tramite le Direzioni regionali Musei nazionali e di concerto con gli altri uffici periferici del Ministero competenti per materia, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all' e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;
l) autorizza d'ufficio o su richiesta dei direttori regionali Musei o dei direttori degli istituti, musei o luoghi dotati di autonomia speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della cultura di pertinenza del Ministero a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni;
m) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, mobili e immobili, secondo le modalità di cui all' del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, sentiti i direttori generali competenti per materia e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico, avvalendosi anche del Comitato tecnico-scientifico per i musei e la valorizzazione, al fine della valutazione della destinazione e del relativo progetto di valorizzazione;
n) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali, dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
o) elabora linee guida per la progettazione di allestimenti museali e di mostre temporanee, con particolare attenzione all'accessibilità e all'inclusività, assicurando supporto alle Direzioni regionali Musei nazionali e agli istituti e musei di cui all', comma 3, lettera b);
p) elabora linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici anche in forma integrata, nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice;
q) promuove, anche tramite le Direzioni regionali Musei nazionali, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio; al medesimo fine, favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice, di fondazioni museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati; individua altresì, secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori regionali Musei nazionali, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
r) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali, anche nel rispetto degli accordi di cui alla lettera c), e delle linee guida di cui alla lettera t), sentite le direzioni generali competenti e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
s) definisce schemi giuridici, criteri economici e linee guida operative per la concessione in uso temporaneo di beni culturali in occasione di mostre, esposizioni, ovvero in attuazione di contratti di deposito o comodato;
t) coordina l'elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all'interno del sistema nazionale, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, accessibili, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura, la diversità e la sostenibilità; elabora, altresì, linee guida per lo svolgimento dell'attività di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformità con i più elevati standard internazionali, nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento;
u) monitora l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo ai bilanci degli istituti dotati di autonomia, da parte delle Direzioni regionali Musei nazionali, di musei e luoghi della cultura afferenti alla Direzione generale; redige, altresì, un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso i musei e i luoghi della cultura ad essa afferenti;
v) svolge le funzioni di stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. La Direzione generale Musei i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sull'Istituto centrale per la grafica, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale esercita, inoltre, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza sui musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all', comma 3, lettera b), e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio. In caso di necessità, ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte dall'Istituto di cui al primo periodo, dalle Direzioni regionali Musei nazionali e dai direttori degli istituti e musei di cui all', comma 3, lettera b).
4. La Direzione generale Musei si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali. Nell'ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative, musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all', comma 3, lettera b), e l'Istituto centrale per la grafica.
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