Capo IV

Art. 22

Unità di missione per l'attuazione del PNRR

In vigore dal 18 mag 2024
1. Fino alla scadenza indicata dall', comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, di seguito Unità di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario, istituito ai sensi del citato , che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Capo del Dipartimento, ai sensi dell', comma 14, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero. In particolare, l'Unità di missione provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. 2. L'Unità di missione svolge altresì le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli del decreto-legge di cui al comma 1. 3. Dipendono funzionalmente dall'Unità di missione gli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento competenti per la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attività. 4. Alla scadenza di cui al comma 1, l'ufficio dirigenziale di livello generale straordinario, istituito ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, costituisce un posto dirigenziale di livello generale di cui all', comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso uno dei Dipartimenti.
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